Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1966 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non e' necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1966 al 16 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1147~art3 · fonte del testo

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