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[1]Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, purche' gli interessati ne facciano domanda entro un anno dalla data predetta.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - JUNG
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1934 al 22 dicembre 2008
