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Sono abrogati gli articoli 15 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e 7 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2835. Nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, che modifica l'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla parola «quinquagenario» e' sostituita l'altra «sessagenario».
Testo in vigore dal 13 febbraio 1934 al 22 dicembre 2008
