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Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovra', colle norme da stabilirsi per regolamento, provvedere alla statistica speciale dei reati forestali ed alla rettificazione degli errori avvenuti negli elenchi di vincolo e svincolo, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 della legge 20 giugno 1877.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
