L'ufficiale della Guardia di finanza nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente di cui all'art. 41 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, cessa dal servizio permanente medesimo anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o un verdetto che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta ad ogni effetto per tale causa, ferma restando la decorrenza con la quale era stata disposta.

Testo vigente dal 23 marzo 1955

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-02-27;84~art10 · fonte del testo

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