Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora, il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importa la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta ad ogni eretto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art27 · fonte del testo

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