Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente: "I fondi comunque affiniti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:

  • a)in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;
  • b)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • c)in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;
  • d)in obbligazioni di Enti ai cui capitale la Cassa partecipi per legge;
  • e)in conto corrente con il Tesoro dello Stato;
  • f)negli altri modi stabiliti da apposite leggi".

Testo vigente dal 27 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-04-15;344~art1 · fonte del testo

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