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[1]A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e sino alla data di cessazione dello stato di guerra gli studenti universitari ammessi ai corsi preliminari navali previsti dalla legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, e successive modificazioni, possono, anche dopo un sol corso ed indipendentemente dal conseguimento della laurea, essere nominati aspiranti di complemento nei rispettivi Corpi militari della Regia marina.
[2]Gli aspiranti predetti possono conseguire la nomina a guardiamarina o sottotenente di complemento, rispettivamente nel Corpo di Stato Maggiore o negli altri Corpi militari della Regia marina, dopo due mesi di servizio da aspirante, se laureati, e dopo sei mesi, se sprovvisti di laurea.
[3]Agli effetti degli obblighi di leva il servizio complessivo alle armi degli aspiranti e dei guardiamarina o sottotenenti di complemento di cui ai precedenti comma resta fissato in 14 mesi.
Testo in vigore dal 12 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
