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[1]All'articolo 14 della legge (testo unico) e' sostituito il seguente:

[2]Art. 14. - Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte di un operaio inscritto con la condizione della riserva indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo 8, la somma costituita dai contributi versati dall'inscritto o da altri per lui, senza gl'interessi accumulati, sara' assegnata con le norme seguenti:

  • a)al coniuge;
  • b)ai figli legittimi o naturali;
  • c)agli ascendenti;
  • d)agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli o alle sorelle purche', tanto per i discendenti quanto per i fratelli o per le sorelle, concorrano queste due condizioni:

[3]che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo;

[4]che vivessero a carico del defunto.

[5]Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre quinti ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sara' interamente assegnata al coniuge.

[6]In mancanza del coniuge, la somma sara' interamente, e in parti uguali, assegnata ai figli e, in mancanza di questi, agli ascendenti; in mancanza degli uni e degli altri, sara' interamente, e in parti uguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d.

[7]Per aver diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, dovra' esserne fatta domanda alla Cassa, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'inscritto.

[8]In mancanza di aventi diritto all'assegnazione della somma, questa sara' devoluta al fondo di invalidita' di cui all'art. 13.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-12-30;685~art8 · fonte del testo

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