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[1]All'articolo 14 della legge (testo unico) e' sostituito il seguente:
[2]Art. 14. - Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte di un operaio inscritto con la condizione della riserva indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo 8, la somma costituita dai contributi versati dall'inscritto o da altri per lui, senza gl'interessi accumulati, sara' assegnata con le norme seguenti:
- a)al coniuge;
- b)ai figli legittimi o naturali;
- c)agli ascendenti;
- d)agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli o alle sorelle purche', tanto per i discendenti quanto per i fratelli o per le sorelle, concorrano queste due condizioni:
[3]che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo;
[4]che vivessero a carico del defunto.
[5]Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre quinti ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sara' interamente assegnata al coniuge.
[6]In mancanza del coniuge, la somma sara' interamente, e in parti uguali, assegnata ai figli e, in mancanza di questi, agli ascendenti; in mancanza degli uni e degli altri, sara' interamente, e in parti uguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d.
[7]Per aver diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, dovra' esserne fatta domanda alla Cassa, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'inscritto.
[8]In mancanza di aventi diritto all'assegnazione della somma, questa sara' devoluta al fondo di invalidita' di cui all'art. 13.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
