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[1]All'art. 10 della legge (testo unico) e' sostituito il seguente;
[2]Art. 10. - Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili, di cui nell'articolo precedente:
- a)gli inscritti a favore dei quali, nei casi di vecchiaia od invalidita' non derivata da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni od anche, per legge speciale, da altre Amministrazioni pubbliche o da imprese private;
- b)gli inscritti che abbiano gia' assicurata dalla Cassa, indipendentemente dalla legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, una pensione di oltre mille lire annue.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
