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[1]Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, lettera f, 7, 15, 16, 22, 31, capoverso, della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e tutte le altre contenute nella legge stessa che fossero contrarie a quelle della presente.
[2]E' data facolta' al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico di legge predetto con quelle contenute nella presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]F. Cocco-Ortu. A. Majorana.
[7]Massimini. Schanzer.
[8]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
