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[1]Le disposizioni degli articoli 5 e 15 della presente legge e quella dell'art. 12-quater, aggiunta con l'art. 6 della presente legge, entreranno in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno del R. decreto col quale saranno approvate le conseguenti modificazioni dello statuto e del regolamento della Cassa.
[2]A tutti i conti individuali aperti dalla Cassa nazionale di previdenza, dalla sua istituzione fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno sostituiti nuovi conti, conformi alle disposizioni di essa, entro il termine e nel modo che saranno determinati con regolamento della Cassa da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
