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[1]All'art. 32 della legge (testo unico) e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«Sono puniti con pena pecuniaria, non inferiore a L. 200 ed estensibile a L. 2000, i promotori, gli amministratori, i direttori e gli agenti di imprese, Societa' od istituti che contravvengano alla disposizione del presente articolo».
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
