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[1]Al secondo capoverso dell'articolo 26 della legge (testo unico) e' sostituito il seguente:
[2]«Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, successione, ipotecarie e di manomorta, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute alla Cassa per atto tra vivi o per causa di morte».
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
