Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alla disposizione del capoverso dell'art. 25 della legge (testo unico) e' sostituita la seguente:
[2]«La corrispondenza fra la Cassa e gli uffici pubblici, le sodi secondarie, i Comitati di propaganda, le Societa' di mutuo soccorso e gli inscritti, e' ammessa in franchigia postale».
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
