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[1]All'art. 20 della legge (testo unico) e' sostituito il seguente:
[2]Art. 20. - I versamenti degli inscritti o di altri per loro, le somme assegnate agli inscritti stessi come quote di concorso o per altri titoli e i relativi interessi formano un fondo denominato: Fondo degli inscritti.
[3]I capitali in base ai quali sono costituite le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa nazionale, formano un fondo separato, denominato: Fondo delle rendite vitalizie.
[4]All'atto della liquidazione di ciascun conio individuale il capitale costitutivo della rendita vitalizia liquidata all'inscritto sara' prelevato dal fondo degli inscritti e trasferito a quello delle rendite vitalizie.
[5]Nel regolamento della Cassa saranno fissati i periodi di tempo, non maggiori di un quinquennio, al termine dei quali dovranno essere stabiliti i bilanci tecnici dei detti fondi e le norme per la compilazione di essi.
[6]A guarentigia del fondo delle rendite vitalizie e del fondo degli inscritti sara' costituita una riserva straordinaria di rischio, formata con le somme di cui allo art. 9, con le altre assegnazioni speciali che potranno essere determinate nel regolamento, con le eventuali eccedenze dei fondi, dimostrate dai bilanci tecnici, e coi relativi interessi.
[7]La riserva straordinaria di rischio e' destinata a colmare le eventuali deficienze dei due fondi predetti in confronto alle riserve matematiche calcolate col bilancio tecnico.
[8]Nel regolamento sara' fissato il limite massimo a cui puo' ragguagliarsi la riserva straordinaria e saranno stabiliti i provvedimenti speciali da adottarsi in caso che la riserva stessa non sia sufficiente a colmare le constatate deficienze.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
