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Quando il valore risultante dalla applicazione del coefficiente di valutazione ai fabbricati iscritti in catasto superi L. 200.000, la valutazione, sia per i trasferimenti a titolo oneroso che a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte, dovra' farsi nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 33 a 41 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e dagli articoli 34 a 44 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, tenuto conto delle modificazioni di che ai successivi articoli 8 e 9.
Testo in vigore dal 16 giugno 1930 al 11 settembre 1936
