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[1]Le tabelle, di cui all'articolo precedente, saranno comunicate al Rettorato della Provincia ed all'Ufficio finanza, che potranno presentare le loro osservazioni e proposte di modificazioni.
[2]La Commissione provinciale, raccolti gli atti, li trasmettera' con le sue proposte definitive alla Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze, che, fatte le indagini che reputera' necessarie e sentite le Direzioni generali del demanio e delle tasse sugli affari, stabilira' le tabelle da applicarsi in ciascuna Provincia. Le tabelle saranno rese esecutorie con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli Annunzi legali di ciascuna Provincia.
[3]La Commissione centrale sara' composta di cinque membri due dei quali, oltre il presidente, nominati dal Ministro per le finanze e due dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.
[4]Le tabelle potranno essere rivedute colla stessa procedura sopra indicata, ad iniziativa del Ministro, ogni triennio.
Testo in vigore dal 16 giugno 1930 al 11 settembre 1936
