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[1]Per gli atti tra vivi portanti trasferimenti di fabbricati iscritti in catasto, l'imponibile catastale attribuito a ciascun fabbricato deve essere dichiarato o nell'originale o nella copia, presentata per le formalita' della registrazione.

[2]Nel caso di trasferimento parziale dei fabbricati per atto tra vivi l'imponibile catastale attribuito a ciascuna quota, dovra' farsi risultare esclusivamente negli atti originali.

[3]Nelle denuncie di successione che comprendono fabbricati e nelle denuncie di consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprieta' di fabbricati, trasferita a titolo oneroso, da presentarsi agli effetti dell'art. 21, primo comma, della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, deve essere dichiarato, per ogni fabbricato, l'imponibile catastale.

Testo in vigore dal 16 giugno 1930 al 11 settembre 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-12;742~art2 · fonte del testo

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