Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1930 al 11 settembre 1936. Leggi il testo vigente →

[1]Gli Uffici del registro devono rilasciare a richiesta un'attestazione da cui risulti se i procedimenti iniziati dall'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'accertamento dei valori imponibili nei trasferimenti per atti tra vivi o per cause di morte sono definiti.

[2]Il certificato sara' rilasciato dietro versamento del diritto fisso di L. 20 spettante al procuratore del registro.

Testo in vigore dal 16 giugno 1930 al 11 settembre 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-12;742~art10 · fonte del testo

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