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[1]Gli Uffici del registro devono rilasciare a richiesta un'attestazione da cui risulti se i procedimenti iniziati dall'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'accertamento dei valori imponibili nei trasferimenti per atti tra vivi o per cause di morte sono definiti.
[2]Il certificato sara' rilasciato dietro versamento del diritto fisso di L. 20 spettante al procuratore del registro.
Testo in vigore dal 16 giugno 1930 al 11 settembre 1936
