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[1]Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, sono arrecate le seguenti modificazioni:
[2]1. Art. 21, sostituire il seguente:
[3]Art. 21. - Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono: un comando sei compagnie di disciplina un carcere militare due reclusori.
[4]2. Tabella N. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria, sostituire la seguente:
[5]116 colonnelli 231 tenenti colonnelli 397 maggiori 2005 capitani 3854 tenenti e sottotenenti (1) ---- 6603 totale 96 capimusica ---- 6699 totale generale.
[6]3. Tabella N. XIX dei farmacisti militari, sostituire la seguente:
[7]1 chimico farmacista ispettore 1 » » direttore 6 farmacisti capi di 1ª classe 17 » » di 2ª » 18 » di 1ª » 28 » di 2ª » 25 » di 3ª » -- 96 totale --
[8](1) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
