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[1]Gli appuntati aventi almeno diciotto anni di servizio nel Corpo, che si siano segnalati per servizi di speciale importanza e possiedano gli altri requisiti per l'avanzamento, possono essere promossi al grado di sottobrigadieri, previo apposito esperimento, nel limite massimo di un trentesimo dei posti vacanti anno per anno nel grado suddetto.

[2]L'ammissione all'esperimento e' decisa dal Comandante generale, su conforme e concorde parere delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi d'avanzamento, le cui proposte devono essere accompagnate da apposita esauriente relazione.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art6 · fonte del testo

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