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[1]Ai sottufficiali della forza in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio da almeno sei mesi, sono applicabili le disposizioni in vigore nel tempo sull'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza.

[2]L'avanzamento ha luogo, pero', esclusivamente ad anzianita', senza esperimenti, prescindendo dai requisiti di comando o servizio, di coniugato o vedovo e di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

[3]Il tempo trascorso in congedo non viene computato agli effetti dell'anzianita' di grado occorrente per conseguire l'iscrizione sul quadro di avanzamento.

Testo in vigore dal 26 agosto 1942 al 23 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art10 · fonte del testo

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