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[1]Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente art. 7 sono assegnate distintamente per Provincia e per ordine cronologico di vacanze, in ragione:
[2]di 3/12 a favore della categoria 1ª di cui all'art. 10;
[3]di 3/12 a favore della categoria 2ª di cui all'art. 11;
[4]di 2/12 a favore della categoria 3ª di cui all'art. 12;
[5]di 2/12 a favore della categoria 4ª di cui all'art. 13;
[6]e di 2/12 a favore di tutte insieme le quattro categorie.
[7]L'assegnazione viene fatta a ciascuna categoria e alle categorie riunite sino ad esaurimento delle quote rispettivamente loro devolute.
[8]La preferenza nel conferimento e' determinata: dalla rispettiva precedenza di classe, per le rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro categorie; e della complessiva valutazione dei titoli e delle condizioni di stretta necessita' degli aspiranti, all'infuori di ogni precedenza di categoria e di classe, per le rivendite assegnate a tutte insieme le quattro categorie.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908
