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[1]Ogni rivendita il cui reddito abbia superato L. 600 e non L. 2,000, e' conferita per concorso a persona che versi in strettezze economiche, domiciliata almeno da cinque anni nella Provincia, secondo le norme stabilite dal seguente art. 9.
[2]La concessione e' a vita ma viene revocata quando cessi la condizione personale necessaria per appartenere alle categorie previste dal detto art. 9 e seguenti.
[3]Se nel corso della concessione il reddito a tabacchi superi L. 2,000, il concessionario, oltre il canone legale stabilito dagli articoli 3 e 4, dovra' corrispondere sull'eccedenza un complemento che sara' determinato dall'Amministrazione, tenuto conto degli aumenti avuti nelle aste pubbliche, di cui all'art. 6, per rivendite poste in luoghi assimilabili e delle spese di gestione.
[4]Quando manchino concorrenti, la rivendita e' conferita mediante asta pubblica, con le stesse norme del predetto art. 6.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908
