Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908. Leggi il testo vigente →
Il minimo del canone da pagarsi da ogni rivendita e' fissato in L. cinque, la qual somma sara' pure annualmente pagata dalle rivendite di reddito non superiore a lire 200.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908
