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[1]Il canone determinato, giusta l'articolo precedente, e' soggetto ad una riduzione del 15 per cento per le rivendite poste in Comuni di popolazione superiore ai 50,000 abitanti; del 20 per cento per quelle dei Comuni di oltre 100,000 abitanti; del 25 per cento per quelle dei Comuni di oltre 200,000 abitanti.
[2]La popolazione dei Comuni e' quella accertata con l'ultimo censimento, come residente legale.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908
