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[1]Ogni rivendita, che nell'esercizio finanziario precedente abbia avuto un reddito a tabacchi superiore a L. 200, e' soggetta in ciascun anno ad un canone corrispondente al reddito ottenuto nell'esercizio finanziario precedente, calcolato secondo la scala graduale seguente:
[2]Sulla parte di reddito da oltre L. 200 fino a L. 400, il 10 per cento;
[3]Sulla parte di reddito da oltre L. 400 fino a L. 600, il 30 per cento;
[4]Sulla parte di reddito superiore alle L. 600 il 35 per cento.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908
