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[1]Ogni rivendita, che nell'esercizio finanziario precedente abbia avuto un reddito a tabacchi superiore a L. 200, e' soggetta in ciascun anno ad un canone corrispondente al reddito ottenuto nell'esercizio finanziario precedente, calcolato secondo la scala graduale seguente:

[2]Sulla parte di reddito da oltre L. 200 fino a L. 400, il 10 per cento;

[3]Sulla parte di reddito da oltre L. 400 fino a L. 600, il 30 per cento;

[4]Sulla parte di reddito superiore alle L. 600 il 35 per cento.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;534~art3 · fonte del testo

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