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[1]Agli effetti del loro conferimento, la classificazione delle rivendite di generi di privativa e' determinata dal rispettivo reddito a tabacchi verificatosi nell'esercizio finanziario precedente.
[2]Per reddito a tabacchi s'intende la differenza fra l'importo dei tabacchi prelevati dall'ufficio di vendita, calcolati al prezzo di vendita al pubblico, e l'importo dei medesimi calcolato al prezzo di vendita ai rivenditori.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908
