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[1]Nulla e' innovato, nei riguardi degli attuali rivenditori, circa la durata e le condizioni delle concessioni ad essi fatte;
[2]Pero' quelli nominati per effetto degli articoli 3 e 4 della legge 3 febbraio 1901, n. 50, corrisponderanno, a partire dall'esercizio 1906-907, il canone di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 in luogo di quello stabilito con l'art. 6 della citata legge.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908
