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[1]La prima categoria comprende le seguenti classi:
[2]1ª classe - I sottufficiali e guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello stato, i militari e gli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite o infermita' contratte per cause dirette e necessarie del servizio e percio' ammessi al godimento della pensione, sempreche' questa non ecceda L. 1000 annue;
[3]2ª classe - I sottufficiali e le guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato; i militari e gli impiegati governativi collocati a riposo, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda L. 800 annue, con preferenza di coloro che sieno sprovvisti di pensione.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908
