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[1]Per gli ufficiali d'ordine, che con R. decreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, furono assegnati alla 3ª classe con lo stipendio di L. 1500, la decorrenza del sessennio nella classe stessa e' stabilita dalla data in cui furono ammessi allo stipendio di L. 1200.
[2]Per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che, prima dell'applicazione della leggo 14 luglio 1907, n. 484, godevano uno stipendio di L. 1500 e che con R. accreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge stessa, furono assegnati alla 2ª classe con lo stesso stipendio di L. 1500, il sessennio nella classe stessa decorre dalla data in cui furono nominati alla classe anteriormente retribuita con lo stipendio di L. 1300.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
