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Agli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, che prima dell'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 484, erano assegnati alla 1ª classe con lo stipendio di L. 1800 e con R. decreto 4 ottobre 1907, in applicazione della legge stessa, furono assegnati alla 2ª classe con lo stesso stipendio di L. 1800 e' accordato il primo aumento sessennale di stipendio, nella somma di L. 180, a decorrere dal 4 agosto 1907 con diritto a conseguire il 2° aumento del decimo dal 1° gennaio 1910.

Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;383~art1 · fonte del testo

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