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[1]Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 delle leggi 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, sono esentati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle tasse di concessione governativa concernenti i provvedimenti Sovrani di concessione, di rinnovazione e di riconoscimento di titoli, predicati e stemmi nobiliari di cui al precedente art. 1.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Ciano - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
