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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore dei Regi decreti 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e 28 marzo 1939-XVII, n. 2245. Con la stessa data sono abrogati l'art. 10 del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e l'art. 7 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Cutro, addi' 4 febbraio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 15 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
