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[1]Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, i capi di 3ª e di 2ª classe della Regia marina, che non siano in possesso dello stato di coniugato o di vedovo, sono scrutinati per l'avanzamento ed inscritti in quadro nei casi e modi previsti dal testo unico, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, ma, se inscritti in quadro, non sono promossi sino a quando non vengano a trovarsi nelle condizioni di coniugati o vedovi.
[2]Al verificarsi di tale condizione essi:
- a)se sono stati gia' raggiunti dal turno di promozione, ma sono tuttora in quadro, sono senz'altro promossi;
- b)se, invece, sono stati gia' raggiunti dal turno di promozione, ma il quadro nel quale furono iscritti sia decaduto, essi sono risottoposti a scrutinio ai fini della conferma in detto quadro e se giudicati idonei sono promossi.
[3]Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma i capi di 3ª e 2ª classe assumono nel grado superiore, ai soli effetti giuridici, l'anzianita' assoluta e relativa che sarebbe loro spettata qualora fossero stati promossi al loro turno.
Testo in vigore dal 15 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
