Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennita' giornaliera di lire quattrocentoquaranta. Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di lire centottanta. Le indennita' predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, sempreche' coincidenti con giornate feriali. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985

11

Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 3) che le misure delle indennita' giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono elevate rispettivamente a L. 1000 ed a L. 450."

Testo vigente dal 6 febbraio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1976 al 6 febbraio 1981. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di tolto: lirecentottanta aggiunto: lire centottanta. Le indennita' predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985

    Il D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269 come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 3) che le misure delle indennita' giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono elevate rispettivamente a L. 1000 ed a L. 450."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art37 · fonte del testo

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