Art. 35 — Compenso di supercottimo al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

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E' attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi esecutivi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicato nella tabella D annessa alla presente legge per remunerare le maggiori e piu' impegnative prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario anche con il sistema del cottimo nei periodi dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata. I criteri, le misure e le modalita' per l'attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, previe intese con il Ministro per il tesoro. Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare, in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965. ((Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo - nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto - e' corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella B annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione del compenso)).

Testo in vigore dal 8 dicembre 1973 al 6 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973. 99 parole aggiunte.

… compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965. aggiunto: Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo - nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto - e' corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella B annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione del compenso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art35 · fonte del testo

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