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I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione, firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un attuario inscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. Dovranno altresi' essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui al precedente comma gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono tenute a comunicare ai Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'art. 19, numeri 3, 4 e 5 e dell'art. 25 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Testo in vigore dal 27 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;792~art1 · fonte del testo

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