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Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza". Al Fondo di cui al precedente comma sono iscritti d'ufficio i militari di truppa all'atto della loro ammissione alla prima rafferma triennale ed i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti con grado di militare di truppa. I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1961 al 12 agosto 1990

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