Art. 2
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[1]L'art. 5 della predetta legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, sostituito dal seguente:
[2]«I marescialli ordinari idonei all'avanzamento sono promossi marescialli capi ad anzianita' al compimento del quarto anno di grado, di cui almeno due complessivamente nei reparti di truppa, o a scelta dopo almeno tre anni di grado complessivamente nei reparti di truppa.
[3]«I marescialli capi idonei all'avanzamento sono promossi marescialli maggiori al compimento del quarto anno di grado, e a scelta dopo almeno tre anni di grado.
[4]«Le promozioni a scelta, tanto per l'un grado che per l'altro, potranno aver luogo quando sussistano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualita' militari, sempreche' i sottufficiali proposti siano in possesso dello stesso titolo di studio richiesto per l'avanzamento a scelta dei sergenti maggiori col precedente art. 1 e siano stati inoltre sempre classificati ottimi nei gradi di maresciallo.
[5]«Tali promozioni non dovranno superare pero' il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di uno a scelta e quattro ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta.
[6]«Coloro che risulteranno, al termine dell'anno, in eccedenza, saranno promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che siano stati dichiarati idonei nell'anno successivo, ferme restando le disposizioni di cui sopra».
Testo in vigore dal 22 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
