Art. 1
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[1]L'art. 4 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1903, e' sostituito dal seguente:
[2]«Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.
[3]«Possono, in ciascun anno, concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi, purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado; siano, dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera; posseggano una licenza dell'ordine medio o titolo di studio equipollente e abbiano sempre riportato, nel grado, la classifica di ottimo.
[4]«I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alla scelta del 1° comma del presente articolo.
[5]«I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta.
[6]«Coloro che risulteranno, al termine dell'anno, in eccedenza, saranno promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che siano stati dichiarati idonei negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra».
Testo in vigore dal 22 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
