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[1]I produttori agricoli che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano proceduto, singolarmente o in forma associata, alla vendita al dettaglio dei quantitativi di olio commestibile ricavato da olive provenienti da fondi da loro condotti possono ottenere dall'ammasso al prezzo fissato per le vendite al grossista, previa autorizzazione del Settore dell'olivicoltura, i quantitativi di olio che le Sezioni dell'olivicoltura competenti stimeranno corrispondenti all'attrezzatura di vendita dei richiedenti e alle quantita' vendute in passato.
[2]Tale facolta' e' concessa anche a quei produttori agricoli che, singolarmente o associati, dimostrino alle Sezioni della olivicoltura di avere ottenuto, attraverso miglioramenti della coltivazione dell'olio o della attrezzatura elajotecnica, oli che abbiano particolari pregi, sempre che' i quantitativi di olio richiesti per la vendita risultino ricavati da olive provenienti da fondi da loro condotti.
[3]I produttori di cui ai comma precedenti devono, ogni quindici giorni, denunziare alle Sezioni dell'olivicoltura competenti le destinazioni, gli acquisti ed i quantitativi di olio venduti al dettaglio, distinti per qualita'.
[4]Il Settore dell'olivicoltura deve comunicare mensilmente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni i quantitativi di olio venduti direttamente dai produttori.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
