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[1]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, stabilisce ogni anno, su proposta della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, il prezzo franco magazzino ammasso dell'olio distintamente per qualita'.
[2]Tale prezzo deve essere corrisposto integralmente e in contanti dall'Istituto finanziatore al conferente, contro presentazione del bollettino di pagamento emesso dalla Sezione a seguito della valutazione del prodotto conferito.
[3]Sull'olio obbligatoriamente custodito presso il produttore viene corrisposto un anticipo pari all'80 % del prezzo all'atto della valutazione provvisoria del prodotto.
[4]Il saldo e' corrisposto al momento della consegna all'acquirente per disposizione della Sezione, sulla base delle quantita' e delle caratteristiche constatate all'atto della consegna predetta, contro presentazione del bollettino di pagamento emesso dalla Sezione a seguito della valutazione definitiva del prodotto conferito.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
