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Con decreto Reale, da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti, saranno dettate le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
