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[1]I contratti di compra-vendita delle sanse devono essere denunciati alla Sezione dell'olivicoltura, indicando la generalita' ed il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi e le caratteristiche delle sanse contrattate, nonche' il prezzo e le condizioni generali di vendita.
[2]Qualora le Sezioni riscontrino in detti contratti infrazioni alle leggi ed agli accordi relativi alla compra-vendita delle sanse, devono segnalare dette infrazioni alle Autorita' competenti.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
