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[1]La denuncia di cui al precedente articolo e' obbligatoria non solo per la prima vendita effettuata, ma anche per tutti i successivi trapassi.
[2]Ogni denuncia di successivo contratto deve essere fatta alla Sezione dell'olivicoltura territorialmente competente rispetto al venditore soggetto di tale contratto.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
