Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La denuncia di cui al precedente articolo e' obbligatoria non solo per la prima vendita effettuata, ma anche per tutti i successivi trapassi.

[2]Ogni denuncia di successivo contratto deve essere fatta alla Sezione dell'olivicoltura territorialmente competente rispetto al venditore soggetto di tale contratto.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1792~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari