Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I produttori di olive, che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive, devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunciare i contratti stessi alle Sezioni dell'olivicoltura territorialmente competenti, intendendosi tale competenza riferita al domicilio del venditore.

[2]Nella denuncia devono essere indicate le generalita' ed il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate nonche' il prezzo e le condizioni generali di vendita.

[3]L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1792~art22 · fonte del testo

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