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[1]I produttori di olive, che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive, devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunciare i contratti stessi alle Sezioni dell'olivicoltura territorialmente competenti, intendendosi tale competenza riferita al domicilio del venditore.
[2]Nella denuncia devono essere indicate le generalita' ed il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate nonche' il prezzo e le condizioni generali di vendita.
[3]L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
