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[1]Non appena esauriti, con la vendita dell'olio, gli ammassi della provincia e, in ogni caso, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Sezione dell'olivicoltura deve provvedere alla formazione di un rendiconto finale.

[2]Tale rendiconto e' sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Settore della olivicoltura tramite la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1792~art20 · fonte del testo

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