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Gli eventuali diritti creditori dei terzi sull'olio dei singoli conferenti all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i creditori potranno notificare, nei modi di legge, alle Sezioni i loro eventuali diritti creditori.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
